Equo compenso: una sentenza europea a favore delle imprese

Equo compenso: una sentenza europea a favore delle imprese

La Corte di Giustizia europea stabilisce che l'equo compenso non può essere applicato a soggetti diversi dalle persone fisiche e che dispongono di supporti il cui fine ultimo non è la copia privata

di pubblicata il , alle 11:55 nel canale Device
 

Nel corso della giornata di ieri la Corte di Giustizia Europea ha emesso una sentenza in merito all'argomento dell'equo compenso, con riferimento ad un caso giudiziario avvenuto in Spagna e che ha visto coinvolti da un lato la Padawan SL, società che commercializza supporti di memorizzazione ottica e media player portatili, e dall'altro la Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE), ovvero l'equivalente iberica della nostra SIAE.

Partiamo dall'antefatto: la SGAE ha richiesto alla Padawan il versamento dell'equo compenso (previsto dalla legge spagnola) per gli anni dal 2002 al 2004. La società si è però rifiutata di versare l'equo compenso, sostenendo che l'applicazione del prelievo indiscriminato ai supporti digitali, senza alcuna distinzione e indipendentemente dalla funzione cui essi sono destinati (uso privato o altra attività professionale o commerciale) si pone in contrasto con una direttiva europea, la 2001/29.

Nel corso del giugno 2007, il Juzgado de lo Mercantil n. 4 di Barcelona ha accolto la richiesta della SGAE, condannando così la Padawan al pagamento della somma richiesta e degli interessi correlati. Una decisione contro cui la Padawan ha deciso di presentare ricorso.

In questo frangente la Corte di Giustizia Europea ha così sentenziato:

1) La nozione di «equo compenso», di cui all’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione, che dev’essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri che abbiano introdotto l’eccezione per copia privata, a prescindere dalla facoltà riconosciuta dagli Stati medesimi di determinare, entro i limiti imposti dal diritto dell’Unione, segnatamente dalla stessa direttiva, la forma, le modalità di finanziamento e di prelievo nonché l’entità di tale equo compenso.

2) L’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che il «giusto equilibrio» da realizzare tra i soggetti interessati implica che l’equo compenso venga necessariamente determinato sulla base del criterio del pregiudizio causato agli autori delle opere protette in conseguenza dell’introduzione dell’eccezione per copia privata. È conforme alle esigenze di tale «giusto equilibrio» prevedere che i soggetti che dispongano di apparecchiature, dispositivi nonché di supporti di riproduzione digitale e che, a tal titolo, di diritto o di fatto, mettano tali apparecchiature a disposizione degli utenti privati ovvero rendano loro un servizio di riproduzione costituiscano i debitori del finanziamento dell’equo compenso, tenuto conto che tali soggetti dispongono della possibilità di ripercuotere l’onere reale del finanziamento sugli utenti privati.

3) L’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che è necessario un collegamento tra l’applicazione del prelievo destinato a finanziare l’equo compenso con riguardo alle apparecchiature, ai dispositivi nonché ai supporti di riproduzione digitale ed il presunto uso di questi ultimi a fini di riproduzione privata. Conseguentemente, l’applicazione indiscriminata del prelievo per copie private, segnatamente nei confronti di apparecchiature, dispositivi nonché di supporti di riproduzione digitale non messi a disposizione di utenti privati e manifestamente riservati ad usi diversi dalla realizzazione di copie ad uso privato, non risulta conforme con la direttiva 2001/29.

In particolare è opportuno porre l'attenzione sul terzo punto della sentenza: in sintesi viene determinata una non conformità alla direttiva 2001/29 nel momento in cui l'equo compenso viene richiesto a soggetti diversi da persone fisiche e per scopi chiaramente differenti. Di contro, nel momento in cui i supporti di memorizzazione o le apparecchiature vengono messe a disposizione di persone fisiche a fini privati, non è necessario accertare che queste abbiano effettivamente realizzato copie private per mezzo delle apparecchiature stesse e abbiano, quindi, effettivamente causato un pregiudizio all’autore dell’opera protetta. Il principio seguito, infatti, è quello della legittimità della presunzione che le persone fisiche beneficino integralmente di tale messa a disposizione, vale a dire che esse possano pienamente sfruttare le funzioni associate a tali apparecchiature, ivi comprese quelle di riproduzione, a prescindere poi dall'uso effettivo.

23 Commenti
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Opteranium22 Ottobre 2010, 12:27 #1
non ci ho veramente capito un' acca.. Cambia qualcosa per noi comuni mortali o no?
afhaofhasofhaohfa22 Ottobre 2010, 12:42 #2
Per i privati mi pare che non cambi nulla. Io comunque continuo a ritenere questa tassa un prelievo ingiustificato.
Phoenix Fire22 Ottobre 2010, 13:41 #3
mi dite se ho capito bene??
allora in pratica le imprese non pagano l'equo canone e noi privati si?
afhaofhasofhaohfa22 Ottobre 2010, 13:49 #4
in base a questa sentenza sarebbero autorizzarizzate a non pagarlo, poi però bisognerà vedere come la cosa verrà applicata dai singoli stati
Phoenix Fire22 Ottobre 2010, 14:00 #5
Originariamente inviato da: egx11
in base a questa sentenza sarebbero autorizzarizzate a non pagarlo, poi però bisognerà vedere come la cosa verrà applicata dai singoli stati


perfetto grazie per il chiarimento
Opteranium22 Ottobre 2010, 14:10 #6
mi viene da commentare *MOLTO PESANTE*, meglio lasciar perdere..
pippajap22 Ottobre 2010, 14:11 #7
Originariamente inviato da: Phoenix Fire
mi dite se ho capito bene??
allora in pratica le imprese non pagano l'equo canone e noi privati si?


Più che altro mi sa che viene semplicemente ribadito il concetto. "L'equo compenso" si basa sulla leggittima presunzione d'uso che ne fa l'acquirente (copie per uso privato di opere tutelate dal diritto d'autore). Ma, se tale uso è facilmente presumibile in ambito privato, è molto opinabile in ambito professionale.

Detto in parole povere applicare l'equo compenso "a prescindere" anche alle aziende è come sotenere che una ditta compri delle memorie di massa per i suoi server allo scopo di memorizzarci le playlist dei lettori mp3 dei dipendenti e non, invece, per un uso attinente allo svolgimento della propia attività lavorativa che, ovviamente, nulla ha a che vedere con la SIAE.
+Benito+22 Ottobre 2010, 14:12 #8
Continua a persistere quell'intollerabile abominio secondo cui si presume che tu utilizzi un supporto per registrarvi materiale protetto da diritto d'autore, al punto che ti fanno pagare una tassa compensativa (compensativa? Allora si presume che tu non abbia pagato il prodotto coperto da diritto d'autore, se no cosa devi compensare?).
A questo punto la distribuzione di materiale coperto da diritto d'autore dovrebbe essere completamente libera.

Un giurista mi spiega perchè questa cosa che secondo me è un'insulto all'intelligenza invece non è mai stata sancita da nessun tribunale?
leddlazarus22 Ottobre 2010, 14:19 #9
Originariamente inviato da: +Benito+
Continua a persistere quell'intollerabile abominio secondo cui si presume che tu utilizzi un supporto per registrarvi materiale protetto da diritto d'autore, al punto che ti fanno pagare una tassa compensativa (compensativa? Allora si presume che tu non abbia pagato il prodotto coperto da diritto d'autore, se no cosa devi compensare?).
A questo punto la distribuzione di materiale coperto da diritto d'autore dovrebbe essere completamente libera.

Un giurista mi spiega perchè questa cosa che secondo me è un'insulto all'intelligenza invece non è mai stata sancita da nessun tribunale?


ma inoltre...
se pago sta specie di tassa o balzello, in italia su qualunque mezzo di memorizzazione (ottico, magnetico o a stato solido che sia), sono autorizzato a usarlo illegalmente per copiare o scaricare dal p2p?

no perchè questo aspetto non è chiaro, anzi forse è chiarissimo: pago una tassa perchè presumibilmente usero' il supporto per dati coperti da copyright, pero' non posso farlo comunque.

è un po' una presa per i fondelli.

come se tutti dovessimo fare 6mesi-1 anno di prigione perchè presumibilmente compiro' nella mia vita un reato punibile.

boh!
pippajap22 Ottobre 2010, 14:23 #10
beh, fondamentalmente perchè, checche se ne dica, i tribunali, non possono far altro che applicar la legge (anche se a qualcuno, ogni tanto, questo disturba non poco). Infatti, visto che prima i tribunali davano "troppo" torto alla SIAE hanno reputato giusto di cambiarla, la legge... ma in fondo, qui in Italia, di questi esempi ne abbiamo di ben peggiori.

@leddlazarus

L'assurdo è che la tassa copre solamente la copia ad uso privato di materiale già regolarmente acquistato e di cui si è già pagato regolarmente i diritti. Senza poi contare che, prima dell'entrata in vigore del balzello, la famosa copia ad uso privato (la famosa copia di backup) era già comunque legittima in quanto, tecnicamente, l'eventuale perdita/distruzione del supporto originale (cd, dvd etc.) acquistato non determina comunque la cessazione del diritto all'uso del materiale ivi contenuto.

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