Distribuzione non autorizzata: una sentenza si oppone alla RIAA
La decisione di un giudice americano: salvare brani e video nella cartella condivisa non rappresenta una violazione del Digital Millennium Copyright Act
di Andrea Bai pubblicata il 30 Aprile 2008, alle 15:54 nel canale SoftwareNel corso del mese di dicembre abbiamo avuto modo di parlare del controverso caso giudiziario "Atlantic vs Howell", che vede coinvolti due coniugi americani e la RIAA, e del particolare interrogativo che questo caso ha sollevato, dietro la singolare presa di posizione della RIAA stessa.
Ricordiamo, infatti, che in occasione di quella vicenda la Record Industry Association of America presentò una dichiarazione secondo la quale collocare dei brani musicali protetti da diritto d'autore (o dei video) all'interno della cartella dei file condivisi di un qualunque programma destinato al P2P sarebbe sufficiente ad applicare il concetto di "distribuzione non autorizzata" secondo i dettami del Digital Millennium Copyright Act.
I coniugi, che hanno deciso di rappresentarsi autonomamente dinnanzi alla corte, hanno però ricevuto un appoggio formale dall'Electronic Frontier Foundation per mezzo di un documento legale conosciuto con la dicitura di "amicus brief", all'interno del quale viene esplicitato il concetto secondo il quale il salvataggio di file protetti da diritto d'autore all'interno della cartella condivisa costituirebbe solamente una "tentata distribuzione", ovvero un aspetto non trattato ne' previsto dal DMCA.
Il giudice Neil Wake, incaricato di arbitrare la contesa, pare abbia deciso di condividere la posizione dell'EEF, sottolineando come si possa parlare di distribuzione non autorizzata solo nel caso in cui questa avvenga realmente e possa essere verificata in modo inoppugnabile. "Rendere disponibile al pubblico una copia non autorizzata di un'opera protetta da copyright non viola i diritti di distribuzione esclusivi del proprietario" ha sentenziato il giudice Wake.
Molto emblematico il passaggio conclusivo del documento redatto dal giudice:
"La corte non è insensibile ai problemi che i sistemi di filesharing sollevano per gli autori detentori di diritti di copyright. Posto questo, la corte non è nella posizione di poter rispondere alle nuove innovazioni tecnologiche estendendo le protezioni riconosciute ai detentori dei diritti oltre a quelle già previste dal Digital Millennium Copyright Act"
Ovviamente contrapposte le reazioni delle due parti in causa: da un lato lo staff legale dell' Electronic Frontier Foundation ha reputato molto importante la sentenza del giudice contro la teoria sostenuta dalla RIAA. Di contro i rappresentanti di quest'ultima hanno ritenuto la sentenza "strana ed incongruente ad alte decisioni prese per situazioni simili", dichiarando di valutare comunque tutte le opzioni per procedere ulteriormente, in quanto il processo deve comunque giungere ancora alla fase conclusiva.
25 Commenti
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speriamo prima o poi cada e risorga con una politica dei copyright più umana e meno dittatoriale
Loro a casa fanno come je pare, poi noi compiamo, ma siamo un sistema diverso, e via al putiferio.
Dobbiamo fare da noi in Europa, non vedere come va con l'innesto, non siamo botanisti, o sbaglio?
Armi di distribuzione di massa = programmi P2P
pure il documento legale della EFF dice tutto e niente;presunzione d'innocenza perchè un utente dispone pienamente del proprio sistema...quindi può salvare ciò che vuole dove vuole...ma per lo stesso motivo del contrappasso se si salva materiale coperto in una cartella condivisa significa che si rende disponibile al pubblico il suo contenuto...meteriale coperto compreso.insomma...un documento e una sentenza che non fanno luce sul problema.
Intanto però la appoggi ad esempio sulla finestra.
Tutti potranno prenderla, fintanto che però nessuno la prende tu sei nel giusto.
Se compro un cd lo copio sul computer perchè non voglio infilarlo nel lettore tutte le volte e poi qualcuno lo scarica, io potrei anche averlo avuto legittimamente ma chi lo scarica "no".
Per esempio, il rendere disponibile un brano vuole anche dire acquistarlo con il telefonino e trasferirlo sul pc, sull'autoradio etc. Questo, al mmento, non è permesso nella stragrande maggioranza dei casi, ed è abbastanza allucinante.
Il diritto da analizzare, anche in questo caso, è se chi sta ascoltando il brano ha diritto per farlo. Se compro un cd e lo passo a mio cugino, imho non c'è storia, lui ha diritto di ascoltarlo. Come glielo passo è un problema mio e suo, non interessa al detentore dei diritti.
Si sta realizzando una sorta di mondo "sbilanciato" dove i diritti di una rockstar miliardaria sono diversi dai diritti di un operaio. L'operaio se vuole rimanere al passo e mantenere la rockstar deve conoscerla, ma per conoscerla è "costretto" a comprare i suoi dischi. Quasi come se fosse un diritto di chi fa musica quello di guadagnare.
Sono da tempo fiero sostenitore dell'assunto del "mancato danno", ovvero, e ne sono profondamente convinto, che quello che viene scaricato e contemporaneamente non acquistato (si può anche comprare un cd e poi scaricarlo per avercelo già rippato da mettere sui vari ammennicoli in grado di leggerlo) non crea danno perchè non sarebbe stato comprato comunque. Questa non è una verità assoluta, ma imho è sufficiente a chiarire il punto.
Anche questa sentenza sposta il punto di osservazione su una cosa secondaria.
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